Il nostro team di professionisti preparato, tempestivo ed efficiente è in grado di offrirti una consulenza societaria completa: a partire dalla valutazione del nome per la società, alla costituzione della società, all’assistenza nelle operazioni concorsuali, a un corretto assetto societario fino alla corretta impostazione degli indici di allerta per la previsione e gestione della crisi.
- Consulenza ed assistenza nella costituzione di enti e società e relativa redazione di statuti e atti costitutivi
- Impianto ed aggiornamento dei libri sociali obbligatori
- Assistenza nella partecipazione ad assemblee dei soci, consigli di amministrazione ed organi direttivi
- Consulenza ed assistenza in materia di operazioni societarie straordinarie di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, conferimento e di concentrazione di società
- Consulenza ed assistenza nella predisposizione dell’adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
- Cessione di quote di società a responsabilità limitata (srl).
Predisposizione dell’adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile
L’obbligo di istituzione di un adeguato assetto organizzativo
Il nuovo codice della crisi di impresa, con l‘introduzione dell’articolo 2086, comma 2, cod. civ., ha introdotto l’obbligo per tutti gli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi di impresa e il recupero della continuità aziendale.
Conseguenze in caso di omessa o inefficace istituzione dell’adeguato assetto organizzativo
In caso di accertata incapacità del sistema organizzativo amministrativo e contabile nell’individuare i segnali di crisi, l’eventuale situazione di dissesto della società potrebbe comportare, per gli amministratori, una causa di responsabilità verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo 2086, comma 2, cod. civ.
Cos’è l’adeguato assetto organizzativo
L’assetto organizzativo, pur presentando notevoli elementi di soggettività, può essere definito come il complesso di direttive e procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed esercitato ad un appropriato livello di competenza (cfr. norma di comportamento del Collegio Sindacale).
Un assetto organizzativo si definisce “adeguato” quando presenta le seguenti caratteristiche:
- è basato sulla separazione e contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni;
- chiara definizione delle deleghe e dei poteri di ciascuna funzione;
- capacità di garantire lo svolgimento delle funzioni aziendali.
La chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle responsabilità deve essere definita attraverso l’organigramma aziendale che ha il compito di inquadrare la struttura aziendale.
A cosa serve l’adeguato assetto organizzativo
Un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 cod. civ., consente di:
- individuare, misurare e monitorare preventivamente eventuali fattori di allerta della crisi e di perdita della continuità aziendale;
- predisporre in modo rapido ed efficace misure volte al superamento della crisi.
Approccio previsionale nella gestione della crisi
Nella gestione della crisi diventa di fondamentale importanza l’attendibilità della contabilità con un approccio operativo non più a consuntivo (backward-looking), ma necessariamente previsionale (forward-looking) orientato alla cultura della pianificazione e controllo e alla salvaguardia della capacità di generare un adeguato flusso di cassa.
Tale monitoraggio consente di controllare per tempo l’insorgenza di situazioni di prolungato squilibrio economico-finanziario, intese come cause sintomatiche di crisi di impresa, che possono generare incertezza sul presupposto della continuità aziendale (going concern)e su una gestione finanziariamente sostenibile nel medio–lungo periodo.
La lista di controllo
È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio.
Sulla piattaforma sono disponibili:
- una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
- un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
- un protocollo di conduzione della composizione negoziata accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.
La struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti dal D.M. Giustizia 28.09.2021.
La presenza dei segnali di allarme previsti dall’art. 3 D. Lgs. 14/2019 fa presumere l’esistenza della crisi.
I requisiti di adeguatezza
Le misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e gli adeguati assetti istituiti devono consentire di:
- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e i segnali di allarme;
- ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
Costituiscono segnali di allarme:
- l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- l’esistenza di una o più delle seguenti esposizioni debitorie, che comportano l’obbligo di segnalazione dei creditori pubblici qualificati (art. 25-novies):
- debito verso l’Inps per contributi previdenziali, scaduto da più di 90 giorni, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, superiore al 30% di quelli dell’esercizio precedente e superiore a € 15.000;
- debito verso l’Inps scaduto da più di 90 giorni, per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, superiore a € 5.000;
- debito verso l’Inail per premi assicurativi scaduto e non versato da più di 90 giorni e superiore a € 5.000;
- debito per Iva, risultante dalla comunicazione periodica, scaduto e non versato superiore a € 5.000 e, comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente;
- debito tributario in riscossione accertato e scaduto da più di 90 giorni, superiore a € 100.000 per le imprese individuali, a € 200.000 per le società di persone e a € 500.000 per le altre società (società di capitali).
OBBLIGO DI ADEGUATI ASSETTI
Il D. Lgs. 83/2022 ha apportato modifiche al D. Lgs. 14/2019 (Codice della crisi), in particolare sopprimendo le pregresse definizioni di allerta e specificando meglio gli ambiti degli adeguati assetti di cui all’art. 2086 C.C. in vigore dal marzo 2019.
Con il decreto, in vigore dal 15.07.2022, sono fornite indicazioni su come individuare gli adeguati assetti, declinati secondo la natura, la dimensione e la complessità dell’impresa, specificando i segnali di allarme che tali presidi devono rilevare. La norma ha un impatto anche sulla responsabilità attribuita agli organi societari sull’organizzazione dell’impresa, nonché sull’attività dell’organo di controllo, chiamato a vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo predisposto.
- L’imprenditore individuale è tenuto a di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
- L’imprenditore collettivo (società ed enti) deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
- Si tratta di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare i segnali e ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata ed effettuare il test per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
- Il D.L. 73/2022 ha inoltre aumentato le soglie al cui superamento l’Agenzia delle Entrate effettua una comunicazione, con l’invito ad avviare la composizione negoziata della crisi.
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