E-commerce (B2C) – Vendite a distanza (Regime opzionale OSS e IOSS)
I soggetti che effettuano vendite a distanza di beni e servizi tramite piattaforme on-line nei confronti di destinatari privati (c.d. attività “B2C”) dal 1° luglio 2021, devono versare l’IVA nel paese di destinazione dei beni al superamento della soglia di fatturato di 10.000 euro in UE (D.lgs. n. 83 del 25 maggio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15/06/2021, in recepimento delle disposizioni contenute nella Direttiva UE n. 2017/2455).
Le vendite a distanza di beni in particolare sono chiamate “operazioni di commercio elettronico indiretto”, dove la raccolta dell’ordine è effettuata su supporto elettronico (mail, piattaforme internet, ecc.) ma modalità di vendita e di consegna della merce rimane quella ordinaria.
L’ordinamento Italiano equipara il commercio elettronico indiretto alle vendite per corrispondenza (art. 22 del DPR n. 633/72), con esonero dall’obbligo di emissione della fattura, a meno che la stessa sia richiesta tempestivamente dal cliente, inoltre è previsto l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale (art. 2 del lett. oo) del DPR n. 696/96).
La disciplina delle vendite a distanza riguarda:
- le vendite a distanza intracomunitarie di cui all’art. 38-bis, commi 1 e 3, del DL 331/93;
- le vendite a distanza di merci e beni importati da Paesi terzi o da territori terzi di cui all’art. 38-bis, commi 2 e 3, del DL 331/93;
- le cessioni domestiche di beni da parte di soggetti passivi non stabiliti nella UE a consumatori privati, facilitate tramite interfacce elettroniche;
- le forniture di servizi a consumatori privati da parte di soggetti passivi non stabiliti nella UE (oppure stabiliti nella UE ma non nello stato membro di consumo)
Il regime opzionale MOSS (Mini One Stop Shop), utilizzabile per il commercio elettronico diretto, è stato esteso, dal 1° luglio 2021, anche alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alla generalità delle prestazioni di servizi verso privati consumatori (B2C).
Lo Sportello Unico dell’Agenzia delle Entrate ha preso il nome di OSS (One Stop Shop) ed è utilizzabile in via opzionale per evitare l’onere di effettuare l’identificazione diretta ai fini IVA in ognuno dei paesi UE in cui sono effettuate le operazioni verso clienti privati oltre la soglia complessiva dei 10.000 euro di fatturato.
L’opzione per il regime OSS riduce gli oneri delle imprese eliminando l’obbligo di emissione della fattura, di tenuta dei registri IVA e di compilazione della dichiarazione IVA annuale per le operazioni effettuate nell’ambito di tale regime.
Tali operazioni sono dichiarate attraverso il portale web messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, attraverso cui deve essere anche effettuato il versamento dell’IVA dovuta nei diversi stati membri.
Il regime OSS, a seconda del soggetto che opta si suddivide in:
- regime OSS-UE, al quale possono optare i soggetti passivi stabiliti e non stabiliti nella UE per le vendite intracomunitarie a distanza e i soggetti stabiliti nella UE per tutti i servizi resi a privati consumatori in altro Stato membro della UE. Lo Stato di identificazione per l’accesso al regime speciale è quello in cui l’operatore è stabilito;
- regime OSS-non UE, al quale possono optare i soggetti passivi non stabiliti nella UE per tutte le prestazioni di servizi resi a privati consumatori nella UE.
Il regime opzionale IOSS (Import One Stop Shop), disciplinato dall’articolo 74-sexies.1 DPR 633/1972, introdotto dal D.L. 83/2021, consente ai fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un paese terzo o un territorio terzo ad acquirenti nell’UE di riscuotere presso l’acquirente l’Iva sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati e di dichiarare e versare tale Iva tramite lo sportello unico per le importazioni (IOSS).
Più nel dettaglio, se si ricorre all’IOSS, l’importazione (immissione in libera pratica) di beni di valore modesto nell’UE non sconta l’Iva in dogana. L’Iva è dovuta come parte del prezzo di acquisto dall’acquirente nel paese di destinazione. Si applica l’Iva dello Stato membro nel quale l’acquirente indica che i beni devono essere consegnati.
A decorrere dal 1° luglio 2021 vi è la rimozione dell’attuale franchigia Iva sulle importazioni di modico valore (pari a 22 euro), contestualmente, per le vendite a distanza, anche tramite interfacce elettroniche, di beni importati da Paesi o territori terzi di valore non superiore a 150 euro, l’assolvimento dell’Iva all’importazione è semplificata qualora il contribuente opti per il regime speciale IOSS (Import One Stop Shop).
Anche dal 1 luglio 2021 rimane comunque la franchigia dai dazi, riservata, alle merci di valore inferiore a 150 euro, così come stabilito dal Regolamento UE n. 1186/2009.
Tale regime opzionale prevede che il contribuente versi all’Erario italiano, cumulativamente e su base mensile (con presentazione di apposita dichiarazione mensile), l’imposta dovuta per i beni importati in qualsiasi Paese comunitario (l’aliquota Iva da applicare sui beni è quella prevista nello Stato membro in cui avviene la cessione).
L’opzione al regime IOSS esonera il contribuente dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione Iva, in quanto sostituiti da un’apposita dichiarazione mensile.
Tabella riepilogativa regime OSS e IOSS
Caso | Regime |
---|---|
Fornitore IT vende tramite e-commerce beni a cliente FR non soggetto IVA con spedizione della merce da IT a FR | OSS – non c’è necessità per il fornitore Italiano di identificarsi ai fini IVA in FR ma può assolvere l’IVA FR mediante piattaforma OSS al superamento della soglia di protezione di 10.000 euro di vendite complessive in UE |
Fornitore USA, identificato in IT ai fini IVA mediante rappresentante fiscale, importa in DE merce con vendita tramite e-commerce a cliente DE non soggetto IVA, con spedizione merce da USA a DE | IOSS – Il fornitore non paga l’IVA all’importazione in DE se la merce è di valore inferiore a 150 euro e verserà l’IVA in DE tramite piattaforma IOSS con cedenza mensile. In tal caso, a differenza del regime OSS, non sussiste alcuna soglia di fatturato |
Fornitore IT, importa merce da RUS in AU con vendita tramite e-commerce a cliente AU non soggetto IVA, con spedizione merce da RUS a AU | IOSS – Il fornitore IT non paga l’IVA all’importazione in AU se la merce è di valore inferiore a 150 euro e verserà l’IVA in AU tramite piattaforma IOSS con cedenza mensile. In tal caso, a differenza del regime OSS, non sussiste alcuna soglia di fatturato |
Fornitore IT, con merce in deposito in DE, vende tramite e-commerce beni a cliente DE non soggetto IVA con spedizione della merce da DE a DE | Il fornitore non potrà utilizzare il regime OSS perché la merce per arrivare al consumatore finale non realizza alcun trasferimento fisico da uno stato all’altro, ma in realtà siamo in presenza di una cessione interna in DE, soggetta alle regole locali. Il fornitore Italiano dovrà liquidare l’IVA dovuta in DE tramite la propria identificazione diretta o rappresentanza fiscale |
Fornitore NL vende tramite e-commerce beni a cliente IT non soggetto IVA, con spedizione della merce da NL a IT | Il fornitore NL potrà avvalersi della piattaforma OSS per liquidare l’IVA IT poiché si tratta di una vendita a distanza intracomunitaria e non avrà necessità di identificarsi ai fini IVA in IT |
Fornitore ES, identificato ai fini IVA in IT, con magazzino logistico in IT, vende tramite e-commerce a cliente FR con spedizione della merce da IT a FR. | OSS – non c’è necessità per il fornitore ES di identificarsi ai fini IVA in FR ma può assolvere l’IVA FR mediante piattaforma OSS direttamente con iscrizione della partita IVA IT alla piattaforma, al superamento della soglia di protezione di 10.000 euro di vendite complessive in UE |
Il gestore del Marketplace come fornitore presunto
Ai sensi dell’art. 14-bis, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2006/112/CE un soggetto passivo che facilita la cessione di beni tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi (Marketpalce ad esempio Amazon) è considerato fornitore presunto in caso di:
- vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nel contesto di spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, spesso denominati beni di valore modesto;
- cessioni di beni all’interno della Comunità da parte di un soggetto passivo non ivi stabilito a un soggetto che non è un soggetto passivo; rientrano in tale ambito tanto le cessioni nazionali quanto le vendite a distanza intracomunitarie di beni.
In altre parole il soggetto passivo che facilita la cessione attraverso l’uso di un’interfaccia elettronica diventa un fornitore presunto per le cessioni di quanto segue effettuate tramite la sua interfaccia elettronica:
- beni inclusi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro forniti a un acquirente nell’UE e importati nell’UE, indipendentemente dal fatto che il venditore/fornitore indiretto sia stabilito nell’UE o al di fuori del suo territorio;
- beni già immessi in libera pratica nell’UE e beni che si trovano nell’Unione, se tali beni sono forniti ad acquirenti nell’Unione, indipendentemente dal loro valore, quando il venditore/fornitore indiretto non è stabilito nell’UE.
Al fine di assicurare la tassazione delle vendite in cui sono coinvolti come «facilitatori», piattaforme, portali o mezzi analoghi («interfacce elettroniche»), è stato ritenuto opportuno, da parte del legislatore comunitario, coinvolgere tali soggetti nella riscossione dell’imposta, considerandoli, in base a una finzione giuridica, come i soggetti che effettuano l’acquisto e la vendita dei beni oggetto delle operazioni facilitate.
In buona sostanza, la singola operazione viene sdoppiata in due operazioni distinte: una prima cessione B2B dal fornitore alla piattaforma digitale; una seconda cessione B2C dalla piattaforma al cliente finale.
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